Statuto FIOFA
STATUTO
Art. 1 – COSTITUZIONE
E’ costituita la Federazione Italiana di Organizzazioni di Festival prevalentemente composta da Associazioni Culturali per lo spettacolo con scopo preminente la canzone d’autore: F.I.O.F.A., con sede in Livorno via Giovanni Marradi, 140
Per motivi di opportunità o necessità, la sede può essere trasferita altrove mediante delibera dell’Assemblea dei Delegati. La durata della federazione è a tempo indeterminato.
La Federazione ha carattere volontario, non ha scopo di lucro ed opera in piena autonomia ed indipendenza culturale, sindacale e politica.
Art.2 – SCOPI E FINALITA’
La Federazione, ispirandosi ai principi della solidarietà, dell’impegno civile e della partecipazione democratica, si prefigge di contribuire a migliorare la qualità e lo sviluppo della ricerca, promozione e visibilità dell’Artista e dell’Autore attraverso i propri Festival:
a ) promuovendo la collaborazione tra tutte le Organizazioni dei Festival impegnate nelle politiche della musica e dello spettacolo
b) promuovendo gli scopi attraverso conferenze, convegni e la professionalità con seminari di studio, corsi, esperienze laboratoriali e la visibilità con rassegne e festival
c) informando e sensibilizzando cittadini ed istituzioni riguardo ai problemi della ricerca e promozione degli Artisti
d) attivando iniziative di ricerca ed analisi sui problemi del settore, promuovendo progetti a livello locale e/o nazionale autonomamente e in collaborazione di enti ed associazioni del settore stesso
e) stipulando accordi e convenzioni con enti pubblici, privati ed istituzioni nell’ambito delle finalità della federazione per attingere a contributi e finanziamenti
f) tutelando il valore ed il ruolo degli Organizzatori per la loro importante funzione nella scoperta della creatività di qualità
g) sollecitando gli organi istituzionale preposti a legiferare in riferimento alle problematiche della musica e dello spettacolo
h) rappresentando le organizzazioni dei festival aderenti in sede istituzionale nazionale
i) sollecitando le istituzioni a considerare tali “festival” come patrimonio di cultura popolare nazionale da tutelare.
Art. 3 – LA FEDERAZIONE
La Federazione ( F.I.O.F.A.) è un’associazione tra Organizzazioni professionali, culturali e di volontariato, di dimensione locale e/o nazionale.
Le singole Organizzazioni mantengono la propria autonomia e la propria struttura organizzativa e funzionano sulla base di un proprio statuto.
Art. 4 -. SOCI DELLA FEDERAZIONE
Sono soci della Federazione le singole Organizzazioni iscritte alla stessa ed in regola con il versamento della quota associativa annuale.
Art. 5 – NUOVE ADESIONI
Le Organizzazioni che chiedono di aderire alla Federazione hanno diritto di rappresentanza e, quindi, di voto in Assemblea solo dopo che il Direttivo della Federazione ha approvato la loro richiesta di adesione.
Art. 6 – RISORSE ECONOMICHE
Il patrimonio sociale è costituito da:
- quote annuali versate dalle singole Organizzazioni;
- contributi volontari delle singole Organizzazioni;
- contributi privati;
- contributi dello Stato, di enti e di Istituzioni pubbliche o private ed dei Fondi Europei;
- donazioni e lasciti testamentari;
- rimborsi derivanti da convenzioni;
- proventi da iniziative della Federazione;
- materiali mobili ed immobili di proprietà della Federazione.
Ogni anno l’Assemblea dei Delegati stabilisce l’entità della quota federale da versare per ogni singola Organizzazione. Tale quota è valida per tutto il territorio nazionale.
La Federazione non è responsabile dei debiti contratti dalle singole Organizzazioni.
Art. 7 – DIRITTI DEI SOCI
Le singole Organizzazioni hanno diritto a partecipare alle attività, alle riunioni ed alle manifestazioni organizzate dalla Federazione. Le singole Organizzazioni hanno diritto all’informazione sulle attività federali.
Art. 8 – OBBLIGHI MORALI
Ogni Organizzazione aderente alla Federazione ( F.I.O.F.A.) si impegna a rispettare lo Statuto della Federazione stessa, a collaborare con le sue attività conformandosi alle decisioni dei suoi organi gestionali.
Art. 9 – OBBLIGHI ASSOCIATIVI
a) Ogni struttura aderente conferirà alla Federazione una quota annuale di iscrizione indipendentemente dal numero dei propri iscritti. Sono ammesse quote straordinarie.
b) Il mancato versamento della quota annuale, entro i termini stabiliti dal Consiglio Direttivo, comporta la decadenza dell’iscrizione alla Federazione.
Art. 10 – ORGANI DELLA FEDERAZIONE
Organi della Federazione sono:
a) L’Assemblea dei Delegati delle organizzazioni aderenti;
b) Il Consiglio Direttivo;
c) Il Collegio dei Revisori dei Conti;
d) Il Presidente
Art. 11 – ASSEMBLEA DEI DELEGATI DELLE ORGANIZZAZIONI ADERENTI
L’Assemblea della Federazione è costituita dai Delegati delle Organizzazioni che sono in regola con il pagamento delle quote federali annuali.
Ciascuna Organizzazione ha diritto ad un delegato in Assemblea. L’Assemblea si riunisce su convocazione del Consiglio Direttivo in via ordinaria, una volta l’anno e, in via straordinaria, il Consiglio Direttivo, lo ritenga necessario.
Compiti dell’Assemblea sono:
a) eleggere il Consiglio Direttivo;
b) approvare il bilancio preventivo ed il bilancio consuntivo;
c) approvare il programma d’indirizzo e le attività annuali;
d) nominare i Revisori dei Conti e quant’altro stabilito nel presente statuto.
L’Assemblea viene convocata, in via ordinaria, entro il 31 marzo di ogni anno mediante comunicazione scritta, per via telematica, per posta ordinaria o via fax, almeno 20 giorni prima della data di svolgimento della stessa.
In caso di urgenza i tempi di preavviso si riducono ad una settimana.
L’Assemblea delibera validamente se:
a) in prima convocazione viene raggiunto il numero legale determinato dalla metà più uno degli aventi diritto;
b) in seconda convocazione, purché sia presente almeno 1/3 degli aventi diritto.
Tra la prima e la seconda convocazione deve intercorrere un tempo di almeno 48 ore.
Ogni singola organizzazione indica il proprio delegato componente dell’Assemblea della Federazione. Un delegato può esprimere, oltre al proprio voto, un solo altro voto su delega, in sostituzione di un delegato assente.
Art. 12 – LIBRO DEI SOCI
Il libro dei soci è costituito dai Legali Rappresentanti e dai Delegati delle singole Organizzazioni federate, i quali rappresentano le proprie associazioni e realtà operanti in merito alla canzone d’autore in nome di tutti i propri aderenti, costituendo la totalità dei soci della Federazione.
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Art. 13 – CONSIGLIO DIRETTIVO
Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di 3 membri fino ad un massimo di 9 membri, di cui fanno parte a vita almeno 3 membri tra i Soci Fondatori ed è eletto dall’Assemblea dei Delegati. I membri del Consiglio Direttivo restano in carica per un periodo di 3 (tre) anni. Ogni Organizzazione può presentare una propria candidatura alla carica di consigliere contribuendo a costituire la rosa dei candidati. Nelle votazioni risultano eletti i candidati che abbiano ottenuto i maggiori suffragi. Per questo tipo di votazione ogni delegato può esprimere fino ad un massimo di 3 preferenze. Nel caso di dimissioni o di cessazione dall’incarico di qualche membro del Direttivo, il Consiglio provvederà alla sua sostituzione rispettando le preferenze espresse in sede di votazione di Assemblea. I membri del Consiglio Direttivo potranno essere rieletti. Il Consiglio Direttivo si riunisce in seduta ordinaria almeno due volte l’anno. La convocazione è fatta dal Presidente con le modalità indicate per l’Assemblea dei Delegati. La seduta del Consiglio Direttivo è valida se è presente il numero legale, costituito dalla metà più uno dei membri. Le delibere sono valide se votate dalla maggioranza dei presenti. Compiti del Direttivo sono:
a) deliberare sulle nuove richieste di adesione alla Federazione;
b) perseguire gli scopi e le finalità della Federazione secondo l’indirizzo stabilito dall’Assemblea dei Delegati;
c) nominare al proprio interno il Presidente, i vicepresidenti, un segretario, un tesoriere che collaborano con il Presidente per la gestione della Federazione.
Art. 14 – COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI
I Revisori dei Conti possono essere da un minimo di 1 (uno) ad un massimo di 3 (tre) e vengono scelti mediante votazione dai delegati all’Assemblea; i Revisori non possono essere componenti del Direttivo. Ciascuna Organizzazione può presentare una candidatura alla carica di Revisore dei conti contribuendo a costruire la rosa dei candidati. Nella votazione risultano eletti i candidati che abbiano ottenuto i maggiori suffragi, senza bisogno di particolari maggioranze. Per questo tipo di votazione ogni delegato può esprimere 1 (una) preferenza. Il Collegio, così formato, provvede al controllo della gestione contabile, redige una relazione consuntiva annuale ed accerta la regolare tenuta dei libri contabili e del libro dei soci. I Revisori dei conti rimangono in carica un anno e possono essere riconfermati.
Art.15 – I SOCI FONDATORI
I Soci Fondatori sono i Delegati delle Organizzazioni che hanno voluto fondare la Federazione: Premio Bianca d’Aponte, Premio Pigro, Associazione Musicale Poggio Bustone, Biella Festival Autori e Cantautori, Premio Lunezia, L’isola che non c’era, Spazio d’Autore, Premio Bindi, L’isola in collina, Voci per la libertà.
I Soci Fondatori in quanto membri fondanti sono a vita parte del Consiglio Direttivo, almeno per un numero minimo di 3 membri in seno al Consiglio.
Art. 16 – PRESIDENTE
Il Presidente, eletto dal Consiglio Direttivo, dura in carica fino alla successiva Assemblea convocata in via ordinaria e potrà essere rieletto per 2 mandati. Ha la rappresentanza legale della Federazione di fronte a terzi ed in giudizio, per tutte le operazioni occorrenti al funzionamento della Federazione, secondo le norme statutarie. Il Presidente presiede le riunioni del Direttivo e dell’Assemblea dei Delegati. In caso di sua assenza, o impedimento, viene sostituito dal vicepresidente vicario e eventualmente, per assenza o impedimento di quest’ ultimo, dall’altro Vice Presidente.
Art. 17 – ESERCIZIO FINANZIARIO
L’anno sociale e l’esercizio finanziario coincidono con l’anno solare.
Art. 18 – REGOLAMENTO
I rapporti tra le Organizzazioni aderenti e la Federazione ( F.I.O.F.A.) sono disciplinati da un regolamento interno deliberato dall’Assemblea dei Delegati che può modificarlo annualmente.
Art. 19 – MODIFICA DELLO STATUTO
Lo Statuto può essere modificato da una maggioranza qualificatala costituita da almeno i due terzi dei delegati delle Organizzazioni rappresentate in un’Assemblea straordinaria appositamente convocato.
Art. 20 – LIQUIDAZIONE DELLA FEDERAZIONE
La Federazione può estinguersi perché è divenuto impossibile il raggiungimento dei fini sociali o per decisione della maggioranza qualificata costituita da almeno i due terzi dei delegati. In tal caso si procede alla liquidazione del patrimonio sociale che dovrà essere redistribuito tra le Organizzazioni aderenti.
Art. 21 – DURATA FEDERAZIONE
La durata della Federazione è a tempo indeterminato.
Art. 21 – RINVIO
Per quanto non previsto dal presente Statuto si applicano le norme del Codice Civile e le leggi vigenti in materia.
NORME TRANSITORIE
1) In deroga all’art. 6 dello Statuto è stabilita, per il primo esercizio finanziario, la quota fissa pro-federazione di euro 200,00 (duecento).
2) Viene nominato un Consiglio Direttivo provvisorio che rimarrà in carica fino alla convocazione della prima Assemblea dei Delegati, composto dai seguenti membri:………………………………………………………………………………………..
3) In deroga al’art. 17 dello Statuto, i sottoscrittori del presente atto nominano presidente della Federazione il Sig. Giuseppe Scarpettini. Il Presidente nominato resterà in carica fino alla convocazione della prima Assemblea dei Delegati.